ART 1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

  1. Le presenti Condizioni Generali, unitamente al Codice di Condotta, rappresentano l’intero accordo (complessivamente, il “Contratto”) tra il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business S.C.p.A. C.F./P.IVA 08591680155, con sede legale in (20156) Milano, via Lambruschini 4C, Building 26/A, (“POLIMI GSoM”) rappresentata dal legale rappresentante o dal procuratore speciale pro tempore e l’acquirente (il “Partecipante”).

ART. 2. OGGETTO

  1. Il Contratto ha ad oggetto l’acquisto da parte del Partecipante di uno o più  percorsi formativi erogati da POLIMI GSoM, attraverso il sito e-commerce: www.gsom.polimi.it (il “Corso”). L'acquisto di un Corso implica l'accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali e del su richiamato Codice di Condotta da parte del Partecipante.

ART. 3. MODALITA’ DI ACQUISTO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

  1. Il Partecipante può selezionare il Corso desiderato e completare l'acquisto seguendo la procedura guidata sul sito sopraindicato. Il Contratto si intende concluso con la conferma dell'ordine da parte di POLIMI GSoM e con il ricevimento del pagamento da parte del Partecipante dell’intera Quota di Partecipazione (come infra definita), o della prima rata della stessa, ove previsto. 

  2. L’importo che il Partecipante è tenuto a corrispondere a POLIMI GSoM per la partecipazione al Corso selezionato (la “Quota di Partecipazione”) è definito nella sezione del sito dedicata al Corso. Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, bonifico bancario, PayPal o altri metodi indicati sul sito. La Quota di Partecipazione potrà essere corrisposta in più rate unicamente ove espressamente previsto.

ART. 4. RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE E CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE

  1. Il Corso sarà reso disponibile secondo quanto indicato nella descrizione presente sul sito e potrà essere erogato in modalità online, in aula o in modalità blended, a seconda del Corso scelto dal Partecipante.

    1. Ulteriori informazioni relative al Corso e alle regole che il Partecipante dovrà osservare sono inserite all'interno del Codice di Condotta, che il Partecipante dichiara di aver letto, compreso e accettato.

    2. Il mancato pagamento della Quota di Partecipazione entro i termini previsti e/o indicati in fattura darà diritto a POLIMI GSoM di allontanare il Partecipante dalla frequenza del Corso e di sospendere ogni ulteriore prestazione a favore del medesimo, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere l’intera Quota di Partecipazione.

    3. POLIMI GSoM si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso, dandone comunicazione via e-mail al Partecipante entro 3 (tre) giorni lavorativi prima della data di inizio o, comunque, entro un minor termine compatibile con la data di acquisto del Corso da parte del Partecipante. In ipotesi di annullamento del Corso, il Partecipante potrà scegliere (i) di utilizzare l'importo già versato per iscriversi ad un altro Corso entro 1 (uno) anno dalla data di comunicazione dell'annullamento del Corso, o (ii) di richiedere il rimborso della Quota di Partecipazione versata, senza diritto a ulteriori indennizzi, oneri e/o risarcimenti. 

    4. POLIMI GSoM si riserva altresì la facoltà, anche in pendenza del Corso, di modificare il programma del Corso e/o sostituire i docenti indicati per esigenze organizzative, senza diritto a indennizzi, oneri e/o risarcimenti in favore del Partecipante.

    5. In considerazione del fatto che i costi sostenuti da POLIMI GSoM per l’organizzazione del Corso sono per la gran parte fissi e non recuperabili, circostanza di cui il Partecipante dichiara di essere a conoscenza, è in ogni caso escluso, anche in caso di ritiro della propria partecipazione, il diritto del Partecipante al rimborso, anche parziale, della Quota di Partecipazione, salvo quanto indicato al precedente Articolo 4.4.

    6. Qualora il Partecipante sia allontanato dal Corso per aver violato il Codice di Condotta, il Partecipante sarà in ogni caso tenuto al pagamento dell’intera Quota di Partecipazione a titolo di rimborso delle spese di organizzazione del Corso e dei costi fissi sostenuti da POLIMI GSoM.

    7. Al termine del Corso, al Partecipante sarà rilasciato, a seconda del Corso prescelto, un open badge o un certificato di partecipazione. 

ART. 5. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL MATERIALE DIDATTICO 

  1. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che qualsiasi informazione, video, foto, dato o documento (i “Contenuti”) usufruibile tramite la piattaforma di distance learning di proprietà esclusiva di POLIMI GSoM (la “Piattaforma”) per la partecipazione al Corso, è e resterà di proprietà esclusiva di POLIMI GSoM e che le informazioni acquisite da parte dei Partecipanti potranno essere utilizzate al fine unico ed esclusivo della partecipazione al Corso.

    1. Il Partecipante riconosce espressamente che POLIMI GSoM ha il diritto esclusivo di sfruttamento economico relativo ai video, foto, dati o documenti disponibili sulla Piattaforma e/o utilizzati durante il Corso e, più in generale, nelle attività di formazione oggetto del Contratto. Il materiale didattico realizzato da POLIMI GSoM e consegnato al Partecipante non potrà essere oggetto di diffusione a terzi, riproduzione non autorizzata e pubblicazione, anche per via telematica, e ne viene espressamente riconosciuta la piena proprietà di POLIMI GSoM.

    2. L’accesso alla Piattaforma da parte dei Partecipanti potrà essere regolamentato da ulteriori appositi documenti condivisi da POLIMI GSoM al Partecipante medesimo, pur restando sin d’ora inteso che, a seguito del conseguimento del diploma, le credenziali in possesso del Partecipante consentiranno di usufruire dei Contenuti dei Corsi per un periodo conforme rispetto a quanto previsto dalla legge in merito alla conservazione dei dati. I Partecipanti manterranno invece diritto all’accesso all’area dedicata agli Alumni. Resta in ogni caso espressamente escluso qualsiasi indebito utilizzo della Piattaforma da parte dei Partecipanti.

    3. La violazione del presente Articolo delle Condizioni Generali da parte del Partecipante comporterà il diritto per POLIMI GSoM di ottenere il risarcimento del danno per tutti i danni patiti e patiendi.

ART. 6. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL MARCHIO E DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE “POLIMI Graduate School of Management”

  1. POLIMI GSoM dichiara di avere la piena ed esclusiva titolarità del proprio marchio “POLIMI Graduate School of Management” (il “Marchio”).

    1. Il Marchio non potrà essere in nessun caso utilizzato dal Partecipante se non tramite preventiva autorizzazione scritta da parte di POLIMI GSoM e solo per ragioni legate alla partecipazione al Corso.

ART. 7. DURATA E RECESSO

  1. Il Corso, e di conseguenza il Contratto, avrà la durata specificata sul sito web dedicato.

  2. Il Partecipante avrà diritto di recedere dal Contratto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di iscrizione, da comunicarsi a POLIMI GSoM al seguente indirizzo email:  executive@gsom.polimi.it, fatto salvo il diritto al rimborso della quota già corrisposta dal Partecipante.

ART. 8. RISERVATEZZA

  1. Fatta eccezione per quanto diversamente previsto dalla legge e/o dalle esigenze commerciali di POLIMI GSoM, il Contratto, così come tutte le informazioni ed i documenti  di cui il Partecipante dovessero venire a conoscenza in occasione e/o in connessione con l’erogazione del Corso (la “Parte Ricevente”) o comunque condivisi con la Parte Ricevente, in qualsiasi formato e secondo qualsivoglia modalità, da parte di POLIMI GSoM (La “Parte Divulgante”), sono considerati strettamente confidenziali e riservati (le “Informazioni Riservate”). La Parte Ricevente si impegna, pertanto, a non divulgarne e/o comunque a non rendere noto in qualsiasi forma il contenuto a terzi senza la previa autorizzazione scritta Parte Divulgante, da rilasciare a proprio insindacabile giudizio.

    1. La Parte Ricevente si impegna a proteggere le Informazioni Riservate della Parte Divulgante adottando tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune al fine di mantenere riservate le Informazioni Riservate, e in ogni caso con cautele e misure di sicurezza non inferiori a quelle utilizzate per proteggere le proprie.

    2. Fatto salvo quanto sopra, la Parte Ricevente si impegna, per l’intera durata del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dal termine dello stesso, a non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente e per nessun motivo, qualsiasi Informazione Riservata.

    3. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi, non sono considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

  2. erano già conosciute dalla Parte Ricevente al momento della sottoscrizione del Contratto;

  3. erano o sono diventate conosciute pubblicamente per ragioni non imputabili alla Parte Ricevente;

  4. erano già legittimamente nella disponibilità della Parte Ricevente senza essere coperte da vincoli di riservatezza nel momento in cui sono state comunicate dalla Parte Divulgante;

  5. erano state comunicate dalla Parte Divulgante a terzi senza essere coperte da vincoli di riservatezza.

    1. Resta espressamente inteso che la Parte Ricevente avrà la facoltà di rivelare, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate in presenza di un ordine di un’Autorità giudiziaria o governativa o qualora richiesto dalla legge. 

ART. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

  1. POLIMI GSoM è titolare del trattamento dei dati personali del Partecipante come definito all’informativa qui consultabile: INFORMATIVA PRIVACY PARTECIPANTE ACADEMY.

ART. 10. AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE DEL PARTECIPANTE

  1. Il Partecipante è informato che, durante lo svolgimento del Corso, POLIMI GSoM potrà realizzare contenuti audio e video (i “Contenuti audio/video”) che riprenderanno collettivamente la classe, per documentare lo svolgimento del Corso stesso ed essere eventualmente pubblicati successivamente sui canali social e sul sito web di POLIMI GSoM. 

    1. La realizzazione dei Contenuti audio/video non ha quale finalità quella di riprendere il singolo Partecipante. I Contenuti audio/video saranno realizzati secondo modalità ideone a tutelare l’immagine del Partecipante, il quale  sarà preventivamente informato in modo chiaro ogni qualvolta POLIMI GSoM intenda procedere alla registrazione ed avrà sempre la facoltà di chiedere di non essere ripreso, inviandone comunicazione scritta al seguente indirizzo email: staffacademy@gsom.polimi.it, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell’inizio del Corso.

    2. Fatto salvo l’esercizio della facoltà di cui sopra, nel caso in cui il Partecipante venga ripreso, concede a POLIMI GSoM - ai sensi della legge 633 del 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d’autore e successive modifiche – lo sfruttamento della sua immagine e di altri diritti connessi al suo esercizio per le finalità sopra citate, consentendo a POLIMI GSoM di rieditarla in tutto o in parte, a propria discrezione. 

    3. Il predetto diritto viene concesso gratuitamente ed irrevocabilmente dal Partecipante, il quale non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo, presente o futuro, in riferimento a quanto oggetto della presente autorizzazione. 

    4. Il Partecipante riconosce sin da ora che i Contenuti audio/video, una volta resi pubblici, potranno essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso di POLIMI GSoM, e pertanto esonera POLIMI GSoM da ogni responsabilità che possa derivare da un uso abusivo e/o scorretto da parte di terzi dei Contenutiaudio/video.

ART. 11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

  1. È fatto espresso divieto al Partecipante di cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo il previo consenso scritto da parte di POLIMI GSoM.

ART. 12. ESCLUSIONE DELL’APPLICABILITÀ DELLLE NORME SUI CONTRATTI CON IL CONSUMATORE

  1. Si dà atto che gli Articoli 1469-bis e seguenti del Codice Civile e il Codice del Consumo, Decreto Legislativo n. 206/2005, non sono applicabili ai rapporti tra POLIMI GSoM e i Partecipanti, in quanto questi ultimi usufruiscono dei servizi di POLIMI GSoM nell’ambito delle rispettive attività professionali o imprenditoriali.

ART. 13. COMPLIANCE 231

  1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Partecipante dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico che POLIMI GSoM ha adottato, in conformità al D.Lgs. 231/2001, consultabili al seguente link: www.gsom.polimi.it/compliance/ e si impegna ad accettare e ad osservare le regole, le procedure ed i principi etico/comportamentali contenuti nei documenti ivi citati.

ART. 14. DICHIARAZIONI DEL PARTECIPANTE

  1. Il Partecipante dichiara, sotto la propria responsabilità e nel rispetto del principio di buona fede, che le informazioni fornite a POLIMI GSoM in fase di acquisto e contenute in eventuali documenti ad essa collegati corrispondono al vero.

    1. Il Partecipante dichiara di essere consapevole che il mancato pagamento della Quota di Partecipazione, nei tempi e secondo gli importi descritti in fase di acquisto, potrà comportare, ad insindacabile giudizio di POLIMI GSoM, l’immediata esclusione dal Corso, restando escluso qualsiasi rimborso di quanto eventualmente già pagato dal Partecipante a POLIMI GSoM e fermo il diritto di POLIMI GSoM ad ottenere il pagamento di quanto dovuto.

    2. Il mancato esercizio della facoltà di esclusione di cui al punto precedente non costituisce in alcun caso rinuncia all’esercizio della predetta facoltà in momento successivo.

ART. 15. FORZA MAGGIORE

  1. Ai fini del presente Contratto, si intendono come eventi di forza maggiore tutti quegli eventi e circostanze, ivi inclusi i provvedimenti dell’Autorità amministrativa e/o giudiziaria, che (i) non potevano essere previsti ed evitati da POLIMI GSoM e che (ii) hanno avuto l’effetto di rendere impossibile o illecita, per POLIMI GSoM, l’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali. 

    1. POLIMI GSoM non sarà responsabile per la mancata o ritardata erogazione del Corso nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo di POLIMI GSoM (la “Forza Maggiore”). 

    2. Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo nell’esecuzione del Corso, POLIMI GSoM compirà ogni ragionevole sforzo al fine di limitare gli effetti della Forza Maggiore sull’erogazione del Corso. Qualora la Forza Maggiore impedisca o ritardi la prestazione di parte del Corso, POLIMI GSoM eseguirà la parte di Corso la cui esecuzione non sia impedita o ritardata dalla Forza Maggiore e/o, in ogni caso, si attiverà immediatamente per l’esecuzione della restante parte del Corso non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore.

ART. 16. MISCELLANEA

  1. Il Contratto annulla, sostituisce e costituisce novazione di ogni precedente accordo tra le Parti avente il medesimo oggetto e costituirà l’unica fonte regolatrice del rapporto di collaborazione fino alla scadenza del medesimo.

    1. Qualsiasi modificazione, eliminazione e/o integrazione del Contratto dovrà essere effettuata, a pena di inefficacia, mediante accordo scritto tra le Parti.

    2. L’eventuale nullità e/o annullabilità e/o contrarietà a norma di legge di articoli e/o previsioni del Contratto non inficerà la validità delle restanti pattuizioni.

    3. La tolleranza da parte di POLIMI GSoM all’inosservanza di una qualsiasi delle condizioni previste nel Contratto non costituisce rinuncia al diritto di far valere tale clausola in futuro.

ART. 17. COMUNICAZIONI

  1. Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto a mezzo mail. 

    1. Con riguardo al Partecipante, si farà riferimento all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto. Il Partecipante si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni.

    2. Con riguardo a POLIMI GSoM, si farà riferimento agli indirizzi email di volta in volta resi noti dai coordinatori del Corso.

ART. 18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

  1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

  2. Per ogni controversia nascente dall’interpretazione ed esecuzione del Contratto che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.